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Ordinanza — n. 43499/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of standing due to unqualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense lawyer not authorized to practice before higher jurisdictions. Although the appellants argued the case was improperly converted from an appeal, the court held that conservation of the remedy cannot override formal standing requirements. Consequently, the petitioners were ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a defense lawyer lacking authorization to practice before higher courts is inadmissible de plano, as the principle of conservation of the remedy cannot derogate from formal and substantive rules governing the types of appeal.

Parole chiave

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inadmissibility de plano lack of standing unqualified defense lawyer higher jurisdictions authorization conservation of remedy allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IBELLO ALESSIA nato a NAPOLI il 08/09/1985 SORRENTINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/09/1985 avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD8at-e-a-vv+so-al4e- udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, nell'interesse di Alessia Ibello e Raffaele Sorrentino, è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della pronuncia, trattandosi di condanna ad ammenda.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori al tempo dell'impugnazione, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 ottobre 2024