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Ordinanza — n. 43498/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of personal filing capacity under new 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Luca Spagnuolo's criminal appeal inadmissible because it was filed personally after the 2017 law abolished the right of defendants to file appeals without counsel. The court noted that both the rejected permit decision and the appeal itself occurred after the new statute entered into force. Consequently, the appeal was rejected for non-compliance with mandatory representation rules, resulting in a fine and cost order.

Regesto Legislator

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Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 legislative reform, criminal appeals must be filed by registered counsel, rendering personal filings by the accused inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition mandatory legal representation 2017 legislative reform court costs and fines requisito della firma autografa modifica di un'autorizzazione violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO LUCA nato a SCAFATI il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato-~se-age-~ udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Luca Spagnuolo ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui gli è stato respinto il reclamo avverso il rigetto di un permesso ex art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.