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Ordinanza — n. 43497/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing and probation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the arguments regarding sentencing and probation were not permitted in a legality proceeding. The appellant claimed a lack of motivation for denying generic mitigating circumstances and conditional suspension, while the lower court noted the defendant concealed a knife and had a negative personality profile. The court rejected these claims as manifestly unfounded, reiterative of merits already evaluated, and thus dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Arguments concerning the substantive treatment of the case and the granting of probation are inadmissible in a legality proceeding if they relate to the punitive treatment already sufficiently motivated by the lower courts.

Parole chiave

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legality proceeding admissibility sentencing treatment arguments conditional suspension denial generic mitigating circumstances reiterative claims rejection occultamento di beni verosimiglianza della persecuzione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE FRANCESCO D'ASSISI nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/08/1962 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vitale Francesco d'Assisi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena — oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione, sono manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati dai Giudici di merito.

Invero, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, nel provvedimento impugnato si evidenzia l'assenza di elementi di positiva valutazione, soprattutto tenendo conto della gravità della condotta tenuta dall'imputato, il quale ha occultato nei pantaloni un coltello non a scatto di circa 18 cm, e della sua negativa personalità, dal momento che il Vitale non è un soggetto alla sua prima esperienza criminale. Inoltre, la Corte di appello ritiene condivisibile la decisione del primo Giudice di non concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, in ragione dell'impossibilità di pervenire ad una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.