Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding detention regime extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario De Sena's appeal against the Rome Surveillance Tribunal's order inadmissible. De Sena argued that the tribunal failed to properly address his continued ability to maintain contacts with the criminal organization and violated constitutional and ECHR rights. The court rejected these claims because the appeal did not raise admissible grounds for reviewing the extension of the special detention regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals against surveillance tribunal orders regarding detention regime extensions are inadmissible if they do not raise specific, admissible grounds for violation of law or motivation defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SENA MARIO nato a ACERRA il 01/02/1959 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Mario De Sena, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del De Sena, che ha dedotto violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento e in relazione agli artt. 27 Cost, 3 e 6 CEDU. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.
Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice del clan De Sena e uomo di fiducia di Raffaele Cutolo b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte di De Sena, gravato da numerose condanne per omicidio, ricettazione ed estorsione, di comportamenti antitetici allo stesso, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente da tre episodi di sangue tra il 2019 e il 2020 le cui vittime erano appartenenti a clan storicamente contrapposti al De Sena; e come emergente dalle dichiarazioni Di Domenico Basile il quale dichiarava espressamente di appartenere al clan suddetto), d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di tre rapporti disciplinari nell'ultimo biennio legati ai saluti fuori gruppo e di due rapporti riguardanti il passaggio di generi alimentari con altro detenuto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve nella doglianza di una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 otto