Italian court dismisses appeal against surveillance court denial of semi-liberty due to lack of specific work activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Caputo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The surveillance court rejected his request for semi-liberty citing a high number of prior crimes and the absence of paid employment, noting his proposed volunteer work was insufficient for social reintegration. The court found the lower court's reasoning justified and free of errors, thus upholding the denial of the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a surveillance court decision denying semi-liberty is inadmissible if the lower court's reasoning is justified by specific facts regarding criminal history and lack of adequate reintegration activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO SALVATORE nato a AFRAGOLA il 02/03/1971 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Caputo - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura della semilibertà ex 50 I. 26 luglio 1975, n. 354 ( Ord. pen.) - sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli nel rigettare la richiesta di semilibertà, fa riferimento all'allarmante numero di precedenti penali commessi tra il 1998 e il 2014 su tutto il territorio nazionale e alla totale assenza di risarcimento dei danni alle persone offese. Rileva, inoltre, che, a fronte anche della consistente residua pena ancora da espiare, tali criticità impediscono la concessione della semilibertà, non risultando invero dedotta alcuna attività lavorativa retribuita, come tale idonea a favorire il reinserimento sociale e a sollecitare l'avvio di un concreto percorso di revisione critica, ma essendo piuttosto stata prospettata unicamente un'attività di volontariato per tre ore al giorno.
Osservato che il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità della misura della semilibertà con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla inidoneità dell'attività risocializzant:e. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.