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Ordinanza — n. 43493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming inhuman detention conditions due to lack of hot water, citing procedural and substantive flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Francesco Ferro's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding inhuman detention conditions and lack of hot water. The court found the grievances procedurally flawed as they alleged vices of motivation in a case already admitted solely for legal violation, while substantive arguments were either repetitive or insufficiently supported by evidence. Ultimately, the court upheld the lower tribunal's rejection of the compensation claim, emphasizing that the detention period involved compensating factors and that the appeal lacked specific merit.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); Appeals alleging vices of motivation in proceedings admitted solely for violation of law are inadmissible if manifestly unfounded, repetitive, or lacking autonomy, as established by the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal vices of motivation detention conditions compensation claim procedural flaws Italian criminal procedure human rights violation spese di detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Ferro, relative al vizio di motivazione e alla violazione dell'art. 35-ter I.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/04/1985 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Ferro, relative al vizio di motivazione e alla violazione dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli col quale è stato rigettato il reclamo (-impugnazione) avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che dichiarava inammissibile il reclamo in materia risarcitoria in relazione al periodo di carcerazione dal 4 ottobre 2008 al 22 aprile 2011, non sono consentite in sede di legittimità, non solo perché denuncianti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, ma anche perché in parte manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati da detto Tribunale e in parte generiche e prive di autosufficienza.

Quanto a quest'ultimo profilo prive di autosufficienza sono le deduzioni sui travisamenti istruttori. Manifestamente infondate sono, infine, le ulteriori censure che in parte si risolvono, come si è detto, in inammissibili - in questa sede - vizi di motivazione. Invero, nel provvedimento impugnato si osserva che, in relazione al periodo dal 4 ottobre 2008 al 22 aprile 2011, l'istanza è inammissibile trattandosi di periodo detentivo antecedente a successiva fuoriuscita del prevenuto dal carcere. Difatti è principio consolidato che coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva possono unicamente proporre azione entro sei mesi per ottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018;

Molluso, Rv. 274971). Per il rimanente periodo il Tribunale richiama le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, che ritiene assolutamente condivisibili, il quale rileva che: - dalla relazione in atti emerge che il ricorrente ha soggiornato in una stanza che consentiva a ciascun detenuto di disporre di una superficie superiore ai 3 mq, così come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo; - si trattava di stanze dotate di regime aperto, dunque con porte aperte per otto ore al giorno e con possibilità di quattro ore di passeggio al giorno e due ore di socialità; - è stata ampiamente garantita la fruizione di servizi igienici riservati e di tutela delle esigenze sanitarie primarie.

E quindi evidenzia, anche se per relationem, la sussistenza di fattori compensativi.Rilevato che il reclamo non ha puntualizzato alcun elemento meritevole di approfondimento, mentre la nota informativa della Direzione dell'Istituto penitenziario di restrizione ben descrive sia le dimensioni della camera detentiva, dotata di un'ampia finestra che ha consentito l'ingresso di aria e luce naturale, sia l'offerta trattamentale rivolta ai detenuti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sulla sussistenza di condizioni detentive inumane per l'impossibilità di usufruire di acqua calda nei servizi igienici, con grosse ripercussioni sull'igiene - debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,