Italian court dismisses appeal as mere repetition of rejected request lacking new legal elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Dino Celano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Celano argued that a recent ruling allowing new legal elements justified re-submitting his request for therapeutic probation, citing his withdrawal from criminal associations. The court rejected this, finding the new evidence merely reiterated previous arguments without meeting the stability and univocality required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats a previously rejected request without introducing a new, stable, and univocal legal element that justifies a new hearing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELANO DINO nato a ROMA il 09/11/1981 avverso il decreto del 29/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Dino Celano avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma con cui veniva dichiarata inammissibile de plano la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, in quanto mera riproposizione di altra già rigettata.
Il difensore richiama il principio secondo cui integra un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva di istanza già presentata il mutamento giurisprudenziale, purché connotato da caratteristiche di stabilità e di univocità. Rileva che nel caso di specie è intervenuta decisione di questa Corte con cui, nello specifico, veniva annullata un'ordinanza che, ripercorrendo i principi che devono sorreggere ogni decisione in ordine alla concedibilità dell'affidamento in prova, aveva ritenuto preclusivi i precedenti penali, non valutando l'evoluzione della personalità successiva al fatto.
Sottolinea di avere, quindi, dedotto come elemento sopravvenuto la produzione delle denunce sporte dal ricorrente nei confronti degli associati a dimostrazione della rescissione di qualunque tipo di legame con gli stessi. Osservato che tali censure sono manifestamente infondate e aspecifiche, in quanto il novum addotto non giustificava la fissazione di udienza per la decisione sull'istanza, risolvendosi essenzialmente nella censura della pregressa decisione già impugnata, come evidenziato con il decreto. In esso, invero, si sottolinea che il progresso trattamentale invocato è stato già ampiamente valutato e che la produzione documentale non inficia la valutazione collegiale, trattandosi di giurisprudenza di presentazione di querele volte a desumere un distacco del detenuto dall'ambiente criminale di provenienza, non attinente ai presupposti per la valutazione dell'istituto di affidamento terapeutico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso, che col profilo in ultimo menzionato non si confronta, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottob