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Ordinanza — n. 43491/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for carrying a metal club, citing lack of special mitigation and proper motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Mario Guarracino's appeal inadmissible, rejecting his complaints regarding the conviction for carrying a metal club and the denial of a special mitigating circumstance. The appellate court correctly identified the club as a proper weapon requiring authorization, while the cassation court affirmed that the specific mitigation for minor offenses does not apply to this charge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1 e 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110; The special mitigating circumstance for minor offenses is inapplicable to the crime of carrying a metal club, and the absence of a justified motive precludes the carrying of proper weapons without authorization.

Parole chiave

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carrying weapons metal club special mitigation proper weapons justified motive criminal appeal inadmissible appeal porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, Legge 18 aprile 1975, n. 110
Quanto alla censura sulla mancata concessione dell'ipotesi lieve di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge summenzionata, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che tale attenuante non è applicabile al reato di porto di una mazza ferrata previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 4, comma 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110
Quanto alla censura sulla mancata concessione dell'ipotesi lieve di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge summenzionata, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che tale attenuante non è applicabile al reato di porto di una mazza ferrata previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3204 del 13/01/1999, P.m. in procedimento Maggiore, Rv. 212775
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARRACINO MARIO nato a ROSARNO il 02/12/1953 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Mario Guarracino - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale per lieve entità prevista dal comma 3 del medesimo articolo - non sono consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Invero, la Corte d'appello di Bologna nella sentenza impugnata evidenzia che in tema di reati concernenti le armi, la distinzione tra armi proprie ed improprie risiede nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale. Ebbene, la "mazza ferrata" rinvenuta è un'arma che per essere destinata all'offesa personale è annoverata tra le armi proprie e non può essere portata fuori dall'abitazione senza autorizzazione, a nulla rilevando l'esistenza di un giustificato motivo (peraltro, mai reso dal ricorrente).

Quanto alla censura sulla mancata concessione dell'ipotesi lieve di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge summenzionata, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che tale attenuante non è applicabile al reato di porto di una mazza ferrata previsto dal comma 1 del medesimo articolo. L'attenuante in parola, infatti, può trovare applicazione, per espresso disposto normativo, soltanto in relazione al porto di oggetti atti ad offendere, con esclusione, quindi, delle armi e degli oggetti indicati nel primo comma di detto articolo (Sez. 1, n, 3204 del 13/01/1999, P.m. in procedimento Maggiore, Rv. 212775).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottob