Criminal appeal dismissed for inadmissibility as challenges to sentencing severity are not admissible in Italian courts of cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Valenti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Valenti argued that the lower court's sentence violated the law and lacked proper reasoning regarding his criminal record. The court rejected these claims because Italian courts of cassation do not review the proportionality or severity of the imposed punishment, limiting their jurisdiction to legal errors in the application of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation against criminal judgments are inadmissible if they solely challenge the severity or proportionality of the imposed punishment, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the Court of Appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Valenti - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.
Invero, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto proporzionato il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, in considerazione della corposa biografia criminale nella quale si contano tredici iscrizioni per plurime contravvenzioni specifiche, di cui le ultime tre riguardano proprio tre episodi di violazione del foglio di via obbligatorio, sintomatiche di una sua totale indifferenza ai divieti di soggiorno impostigli e di una radicata capacità delinquenziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.