Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Musumeci inadmissible due to a lack of concrete specificity in contesting the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to recognize these factors, but the court noted that judges need not consider every element if they provide a sufficient reference to decisive negative factors or the absence of positive ones. Consequently, the court upheld the original sentencing decision as justified and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it lacks concrete specificity, as the court need only provide a sufficient reference to decisive negative factors or the absence of positive ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI FRANCESCO nato a CATANIA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Musumeci; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 20