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Ordinanza — n. 43486/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and legal reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction for attempted robbery and the denial of legal benefits, but the court found these arguments generic and unrelated to the specific facts reviewed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic complaints regarding the lack of legal reclassification or the denial of statutory benefits are inadmissible if not previously raised or if they fail to correlate with the specific facts of the case.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal admissibility attempted robbery statutory benefits denial court costs and fine tentata rapina commisurazione della pena per rapina atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino
Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv.
Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella
263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC SILVANA nato il 29/06/1977 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Silvana Nikolic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'identificazione dell'imputata quale autrice del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi del furto tentato, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'erronea qualificazione giuridica è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di rapina tentata, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione dei benefici di legge, non è specifico né consentito in questa sede; che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 4 e 5); che, infatti, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); che, peraltro, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice abbia negativamente valorizzato il profilo della capacità a delinquere dell'imputato, desunto dai precedenti penali e giudiziari, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., come nel caso in esame (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co