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Ordinanza — n. 43484/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing discretion cannot be challenged on appeal unless arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Cannavò inadmissible, ruling that challenges to sentencing excessiveness are barred in proceedings of legality. The lower court exercised its discretion to set a specific penalty based on statutory elements and general expressions of fairness, without needing detailed calculations for sentences below the average. The court held that such reasoned determinations do not constitute arbitrary reasoning, thus precluding cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge, provided it is sufficiently motivated and not arbitrary, cannot be the subject of a cassation appeal regarding the excessiveness of the penalty.

Parole chiave

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sentencing discretion procedural inadmissibility cassation appeal penal excessiveness arbitrary reasoning legality proceedings penal motivation gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO DANIELE ( CUI 04CY9YG ) nato a PRATO 11 17/01/1979 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Cannavò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena irrogata, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settemb