Italian Court dismisses appeal on criminal liability and sentencing adequacy due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the challenges regarding criminal liability, subjective elements, and sentencing excessiveness. The appellant argued for specific proof of subjective intent and detailed reasoning for the penalty, while the lower court relied on indirect evidence and general sentencing standards. The court ruled that the first instance judgment sufficiently addressed the legal requirements without needing exhaustive detail on every argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the contested judgment lacks concrete specificity regarding the elements of the crime or the reasoning for the penalty, provided the lower court's decision is logically sound and legally grounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMECHECK nato il 30/01/1980 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mamecheck Diop; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova, né un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010„ Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e in motivazione; Sez, 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1