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Ordinanza — n. 43482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSADI SARAH nato a PISA il 05/10/1972 BISCONTI CRISTIAN nato a GROSSETO il 20/01/1978 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Rosadi Sarah e Bisconti Cristian; Preso atto che la sentenza impugnata è stata depositata lo stesso giorno della pronuncia (25 settembre 2023), i ricorsi - presentati il 10 novembre 2023 - devono considerarsi tardivi, tenuto conto del fatto che il giudizio di appello è stato celebrato con rito cartolare non partecipato, incompatibile con la dichiarazione di assenza che legittima il prolungamento dei termini previsto dall'art. 585 cod. proc. pen.. Si riafferma infatti che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01;

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 585 cod. proc. pen.. Si riafferma infatti che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01;

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro termini di ricorso ritardo ingiustificato opposizione tardiva osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
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Testo completo

ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSADI SARAH nato a PISA il 05/10/1972 BISCONTI CRISTIAN nato a GROSSETO il 20/01/1978 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Rosadi Sarah e Bisconti Cristian; Preso atto che la sentenza impugnata è stata depositata lo stesso giorno della pronuncia (25 settembre 2023), i ricorsi - presentati il 10 novembre 2023 - devono considerarsi tardivi, tenuto conto del fatto che il giudizio di appello è stato celebrato con rito cartolare non partecipato, incompatibile con la dichiarazione di assenza che legittima il prolungamento dei termini previsto dall'art. 585 cod. proc. pen.. Si riafferma infatti che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01;

Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep.2024, Procida, Rv. 285606). Dunque, nel caso in esame, i ricorsi, depositati dopo quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, risultano tardivi. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre