Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43480/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing comparison under Art. 69 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gabor Gavril Mircea inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant contested the sentencing comparison under Article 69 of the Penal Code, arguing against the appellate court's discretion in balancing circumstances. The court ruled that such discretionary evaluations are beyond the scope of cassation review unless they result in arbitrary or illogical reasoning, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: Appeals challenging the court's discretion in sentencing comparisons are inadmissible unless they demonstrate arbitrary reasoning or manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing comparison review discretionary judicial power specificity requirement appeal cassation jurisdiction limits circostanze attenuanti censura formulata in modo carente scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gavril Mircea Gabor; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 69 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gavril Mircea Gabor; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABOR GAVRIL MIRCEA (CUI 01RNPYI) nato il 27/04/1981 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gavril Mircea Gabor; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembr