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Ordinanza — n. 43479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Biviano inadmissible, rejecting all grounds regarding criminal liability, evidence, and sentencing excessiveness. The court found the arguments lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and failed to correlate with the complexity of the contested decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must meet specificity requirements; sentencing discretion is reviewable only for arbitrariness or manifest illogicity, not for general re-evaluation of evidence or dosage near statutory minimums.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility sentencing discretion statutory minimum penalty evidence re-evaluation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis c.p.
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Biviano; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con í quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131- bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 131- bis cod. pen
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Biviano; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con í quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131- bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
266591; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVIANO ANGELO nato a LIPARI il 16/04/1950 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Biviano; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con í quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all'art. 131- bis cod. pen., nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di prova della responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, quanto alla dosimetria della pena, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione„ sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il