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Ordinanza — n. 43477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments merely repeated those rejected at the appellate level without offering a specific logical fracture in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it failed to challenge the discretionary sentencing or the evidentiary assessment with the necessary precision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In cassation proceedings, grounds must be specific and argumentative rather than generic repetitions; criminal liability and discretionary sentencing cannot be re-evaluated unless the lower court's reasoning is logically fractured or arbitrary.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds criminal liability review sentencing discretion logical fracture requirement motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Cavazza; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Cavazza; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA CLAUDIO nato a CESENA il 17/07/1960 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Cavazza; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorquando, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive relative alla responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità sia viziata; il che impone al ricorrente di individuare una frattura logica del percorso motivazionale e non solo di rappresentare un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità rivalutare la capacità dimostrativa delle prove; che, quanto trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec