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Ordinanza — n. 43476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding contravention classification under Art. 712 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the ground challenging the classification of the offense. The appellant argued the facts were not properly categorized under the contraventional provision of Article 712 of the Penal Code, but the court found the argument generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal violates procedural requirements for admissibility and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 712 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal ground lacking specificity regarding the classification of facts into a contraventional hypothesis is inadmissible because it fails to correlate with the lower court's explicit reasoning and seeks a re-evaluation of evidence outside the scope of judicial review.

Parole chiave

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lack of specificity contraventional classification Art. 712 Penal Code Art. 581 procedural code inadmissible appeal judicial review limits court costs eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alin George Mihaila; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen,, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen,, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAILA ALIN GEORGE nato il 24/11/1992 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alin George Mihaila; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen,, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per fa sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 se