Criminal appeal dismissed for lack of specificity and as a request for factual re-evaluation outside appellate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arcangelo Caressa inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The defense argued for a re-evaluation of evidence and an alternative fact-finding regarding criminal liability, but the court found these claims extraneous to the appellate function. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was justified and the appeal must be rejected with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without identifying specific and decisive distortions of procedural findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARESSA ARCANGELO nato a NAPOLI il 27/06/1975 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Arcangelo Caressa; ritenuto che il motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 20