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Ordinanza — n. 43472/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for particular slightness due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's acquittal based on the lack of specific reasoning regarding the particular slightness of the offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the first-instance judgment sufficiently addressed the required legal prerequisites without needing an exhaustive analysis of every evaluative element.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal against an acquittal for particular slightness is inadmissible if the first-instance judgment adequately addresses the absence of at least one of the two required legal prerequisites, as a complex joint evaluation of the specific case facts is deemed sufficient.

Parole chiave

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particular slightness non-punishability inadmissible appeal Article 131-bis penal code provisions distacco di lavoratori licenziamento per motivi economici mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuliano Mantega; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
266590); che, in particolare, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuliano Mantega; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
284497; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTEGA GIULIANO nato a CAGLIARI il 14/11/1993 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuliano Mantega; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; che, dunque, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo; che, quanto al presupposto della particolare tenuità dell'offesa, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, in particolare, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 s