Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Hodorovich Wess and Levak Giosu' inadmissible. The appellants challenged the lower court's findings on criminal responsibility and the imposed sentence, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims because the grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and because sentencing discretion is not subject to cassation review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must meet strict specificity requirements to avoid generic challenges, and sentencing discretion is reviewable only for arbitrariness or manifest illogic, not for mere disagreement with the judge's evaluation of relevant facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HODOROVICH WESS nato a PORDENONE il 01/11/1982 LEVAK GIOSUE' nato a CREMONA il 01/05/1988 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Wess Hodorovich e Giosuè Levak; ritenuto che entrambi i motivi dei ricorsi, in punto di prova della penale responsabilità e di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive inerenti all'individuazione degli imputati quali autori del reato tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, quanto al trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla responsabilità, pag. 6 sulla pena); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i