Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural errors regarding sentencing warnings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic and failed to identify specific factual distortions or request a re-evaluation of evidence. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits and rejected the civil party's late request for cost liquidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 545-bis, comma 1 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds identifying precise factual errors; a defense lawyer cannot complain about the lack of a statutory warning regarding alternative sentencing if they did not request the judge to exercise that power, as the judge holds discretionary authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NONNIS OTTAVIO nato a GUSPINI il 13/11/1960 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ottavio Nonnis; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
F, n. 42719 del 02/09/2010, Dume Canales, Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che il secondo motivo, inerente alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito ed è comunque manifestamente infondato; che, invero, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 02); che, inoltre, il giudice non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato da ultimo che la parte civile ha depositato conclusioni tardivamente e che, pertanto, la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali. Così de