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Ordinanza — n. 43467/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandate regarding res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gabriella Addari inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Although the Court of Appeal had previously annulled the lower judgment solely on the sanctioning treatment, Addari attempted to contest the established finding of liability again. The court ruled that since the appeal did not address the specific grounds for the annulment, it exceeded the scope of the rescinding mandate and violated the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must strictly adhere to the grounds for annulment established by the Supreme Court; arguments contesting facts already formed into res judicata without addressing the specific grounds of the prior annulment are inadmissible.

Parole chiave

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res judicata principle scope of mandate inadmissible appeal rescinding mandate procedural costs adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDARI GABRIELLA nato a SIMAXIS il 24/02/1972 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gabriella Addari, le cui ragioni sono state ribadite con memeoria; ritenuto che il ricorso propone motivi non consentiti, in quanto non compresi nel mandato della sentenza rescindente. La Cassazione ha infatti annullato la precedente sentenza di appello solo sul trattamento sanzionatorio, mentre la ricorrente contesta nuovamente l'accertamento responsabilità su quale si è formato il giudicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.