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Ordinanza — n. 43466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORO ELISABETTA nato a SARROCH il 02/09/1967 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elisabetta Toro; ritenuto che le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano - in punto di tempestività della querela - quelle proposte con l'appello, senza confrontarsi specificamente con quanto delibato dalla Corte di merito ; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORO ELISABETTA nato a SARROCH il 02/09/1967 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elisabetta Toro; ritenuto che le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano - in punto di tempestività della querela - quelle proposte con l'appello, senza confrontarsi specificamente con quanto delibato dalla Corte di merito ; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Parole chiave

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perenzione dell'istanza di revisione motivi di cassazione tempestività dell'inoltro riconsiderazione reiterazione di reati penali restituzione del termine
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORO ELISABETTA nato a SARROCH il 02/09/1967 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elisabetta Toro; ritenuto che le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano - in punto di tempestività della querela - quelle proposte con l'appello, senza confrontarsi specificamente con quanto delibato dalla Corte di merito ; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560), le doglianze difensive dell'appello, riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre