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Ordinanza — n. 43465/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Onnis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that both grounds concerning punitive treatment and aggravating circumstances lacked concrete specificity and were not permitted at this stage of proceedings. Furthermore, the court determined that the lower court's reasoning on the defendant's persistent criminal tendency and the minor damage caused was within the discretion of the trial judges and free from arbitrary error.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds; generic complaints regarding sentencing discretion or the recognition of aggravating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is justified and not arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion aggravating circumstances procedural costs Cassation review arbitrary reasoning reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS FRANCO nato a CAGLIARI il 19/02/1974 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Onnis, le cui ragioni scoli) state ribadite con memoria; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e di riconoscimento delle circostanze aggravanti, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, l'accertamento sulla perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato nonché quello sulla speciale tenuità del danno rientrano nella discrezionalità del merito e sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e non siano frutto di mero arbitrio; che, peraltro, la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata con la proposizione del ricorso in cassazione deve intendersi come questione che non ha costituito specifico motivo di appello; che, nella specie, a fronte di generici motivi di appello, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre