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Ordinanza — n. 43463/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was found to lack the specific requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the generic arguments as they failed to identify specific legal grounds or reference the contested reasoning in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity, as generic grounds without precise legal justifications or references to the contested reasoning preclude the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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Art. 581 c.p.p. inadmissibility appeal lack specificity generic grounds Criminal Procedure Code abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori salari e spostamento della manodopera

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAGLI ORLANDO nato a ROMA il 11/06/1960 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Orlando Sgaragli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2024.