Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43460/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic and failed to identify specific distortions of procedural emergencies or require a re-evaluation of evidence. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the credibility of witnesses and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal must cite specific grounds regarding the distortion of procedural emergencies; generic complaints about the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity criminal appeal Article 581 c.p.p. procedural emergencies inadmissible appeal violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro protezione dalla disdetta licenziamento abusivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Melki; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, con particolare riguardo all'attendibilità delle persone offese, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'arti 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisiv travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimentc (si vedano, in particolare, pagg. 12 - 19, 21 e 22); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10