Ordinanza — n. 43459/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS FABIO nato a CAGLIARI il 27/11/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Melis; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in ragione della carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato, nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, a fronte di una generica richiesta di riqualificazione del fatto di reato, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio sul mancato esercizio del potere officioso, qualora risulti che la stessa sia stata implicitamente disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; che le doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica sono manifestamente infondate in quanto la violazione di legge censurata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, peraltro, i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenl:i logici e giuridici (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, a fronte di una generica richiesta di riqualificazione del fatto di reato, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio sul mancato esercizio del potere officioso, qualora risulti che la stessa sia stata implicitamente disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; che le doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica sono manifestamente infondate in quanto la violazione di legge censurata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, peraltro, i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenl:i logici e giuridici (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS FABIO nato a CAGLIARI il 27/11/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Melis; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in ragione della carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato, nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, a fronte di una generica richiesta di riqualificazione del fatto di reato, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio sul mancato esercizio del potere officioso, qualora risulti che la stessa sia stata implicitamente disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; che le doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica sono manifestamente infondate in quanto la violazione di legge censurata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, peraltro, i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenl:i logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 s