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Ordinanza — n. 43457/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as sentencing discretion under Italian Penal Code is not reviewable by Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antony Petrovich inadmissible, ruling that sentencing discretion cannot be challenged unless arbitrary or illogical. The court held that judges adequately fulfilled their argumentative burden by referencing relevant elements under Article 133 of the Penal Code and using standard phrases like 'congruous penalty.' Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge is not subject to cassation review unless the determination is arbitrary or manifestly illogical, as sufficient motivation is achieved through reference to relevant elements or standard expressions of proportionality.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion Italian Penal Code cassation inadmissibility proportionality principle judicial motivation standard attenuazione della pena gravità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVICH ANTONY (CUI 02XP0I6) nato a TORINO il 19/09/1990 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antony Petrovich; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti riconosciute, non è consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settemb