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Ordinanza — n. 43455/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43455/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICARI ANNA nato a PALERMO il 20/09/1980 MANZUETO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/02/1985 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43455/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICARI ANNA nato a PALERMO il 20/09/1980 MANZUETO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/02/1985 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione del mutamento giurisprudenza difetto di motivazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VICARI ANNA nato a PALERMO il 20/09/1980 MANZUETO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/02/1985 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Anna Vicari e Francesco Manzueto; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 set