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Ordinanza — n. 43454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges merits regarding mitigating circumstance recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the lower court's recognition of a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found this outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 364, comma 1, lett. a c.p.p.: Appeals challenging the recognition of mitigating circumstances are inadmissible as they constitute a re-evaluation of facts and evidence, which falls within the discretion of the court of first instance and is not subject to cassation review.

Parole chiave

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mitigating circumstance recognition cassation inadmissibility re-evaluation of evidence discretion of first instance Article 62 Penal Code procedural limits court costs and fine ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jamel Bachir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 364, comma 1, lett. a c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021
Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017
281296 - 02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHIR JAMEL CUI 053GTTO nato il 31/12/1985 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jamel Bachir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settem