Italian Court dismisses appeals for late procedural objection and insufficient evidence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Carbone Antonio and Carbone Gennaro inadmissible. The applicants failed to timely raise a procedural nullity objection, which must be raised at the appellate hearing, and their substantive arguments regarding evidence sufficiency were deemed insufficient for the court of last instance. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A relative nullity based on violation of procedural time limits must be raised at the first instance; appeals challenging the sufficiency of evidence or the reasoning of the lower court are inadmissible before the Court of Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE ANTONIO nato a NAPOLI il 10/10/1979 CARBONE GENNARO nato a POZZUOLI il 03/05/1978 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Carbone Antonio e Carbone Gennaro; osservato che la nullità relativa alla violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. è stata tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione, in quanto la stessa avendo natura generale a regime intermedio avrebbe dovuto essere eccepita all'udienza del 4 marzo 2024, quando si è celebrato il giudizio di appello (tra le altre: Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796); che, le censure relative alla conferma della responsabilità per la condotta descritta al capo e) contestata a Carbone Antonio non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto la Corte ha offerto una motivazione esaustiva e completa in ordine ai punti contestati (pag. 10 della sentenza impugnata); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, ri. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02; Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, Dume Canales, Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 sett