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Ordinanza — n. 43450/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts rather than reviewing legal motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Amine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the subjective element of robbery, but the court ruled that such arguments require a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of a legality review. Consequently, the court held that it cannot substitute its own factual assessment for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the lower courts; it may only verify the structural coherence of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal subjective element of robbery scope of legality review re-evaluation of evidence structural coherence of judgment rapina difesa contro le pratiche commerciali illecite causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AMINE ( CUI 05EMKRO ) nato il 17/12/1998 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Amine, le cui ragioni sono state ribadite con memoria,; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della rapina impropria, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 se