Sentenza — n. 43449/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANINI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/05/1962 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Banini Massimiliano; rilevato che la parte civile, come allegato con memoria tempestivamente depositata, ha rimesso la querela per il reato di truffa in giudizio, e che la stessa è stata regolarmente accettata, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Si condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qurela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processualir. Così deciso, il 10 settembre 2024.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANINI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/05/1962 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Banini Massimiliano; rilevato che la parte civile, come allegato con memoria tempestivamente depositata, ha rimesso la querela per il reato di truffa in giudizio, e che la stessa è stata regolarmente accettata, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Si condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qurela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processualir. Così deciso, il 10 settembre 2024.