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Sentenza — n. 43449/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43449/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANINI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/05/1962 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Banini Massimiliano; rilevato che la parte civile, come allegato con memoria tempestivamente depositata, ha rimesso la querela per il reato di truffa in giudizio, e che la stessa è stata regolarmente accettata, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Si condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qurela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processualir. Così deciso, il 10 settembre 2024.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa soddisfacimento del credito restituzione del termine scaduto ripristino dello stato precedente opposizione tardiva mantenimento del contratto
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANINI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/05/1962 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Banini Massimiliano; rilevato che la parte civile, come allegato con memoria tempestivamente depositata, ha rimesso la querela per il reato di truffa in giudizio, e che la stessa è stata regolarmente accettata, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Si condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qurela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processualir. Così deciso, il 10 settembre 2024.