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Ordinanza — n. 43447/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43447/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASTELLA DOMENICO nato a CORATO il 10/07/1991 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Domenico Lastella; rilevato che il ricorso proposto dall'avv. Aldo Di Tommaso, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla qualificazione della condotta criminosa, si risolve nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, senza un compiuto confronto con la dettagliata e persuasiva motivazione offerta sul punto contestato dalla Corte d'appello, che, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità ha ritenuto sussistente sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della contestata ricettazione (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che i tre motivi di ricorso proposti dall'avvocato Salvatore Vilella si risolvono nella richiesta di integrare rivalutazione delle emergenze probatorie e non individua fratture manifeste e decisive del percorso logico argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata che offre una motivazione persuasiva in ordine tutti i punti contestati ovvero riguardo alla identificazione del ricorrente, alla sussistenza della sua responsabilità per la ricettazione, oltre che alla impossibilità di qualificare la condotta contestata nel meno grave reato previsto dall'art. 712 cod. pen. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 43447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Aldo Di Tommaso, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla qualificazione della condotta criminosa, si risolve nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, senza un compiuto confronto con la dettagliata e persuasiva motivazione offerta sul punto contestato dalla Corte d'appello, che, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità ha ritenuto sussistente sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della contestata ricettazione (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che i tre motivi di ricorso proposti dall'avvocato Salvatore Vilella si risolvono nella richiesta di integrare rivalutazione delle emergenze probatorie e non individua fratture manifeste e decisive del percorso logico argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata che offre una motivazione persuasiva in ordine tutti i punti contestati ovvero riguardo alla identificazione del ricorrente, alla sussistenza della sua responsabilità per la ricettazione, oltre che alla impossibilità di qualificare la condotta contestata nel meno grave reato previsto dall'art. 712 cod. pen. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto di motivazione ricettazione accertamento insufficiente dei fatti dazi doganali non pagati prova del dolo ricompensa

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASTELLA DOMENICO nato a CORATO il 10/07/1991 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Domenico Lastella; rilevato che il ricorso proposto dall'avv. Aldo Di Tommaso, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla qualificazione della condotta criminosa, si risolve nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, senza un compiuto confronto con la dettagliata e persuasiva motivazione offerta sul punto contestato dalla Corte d'appello, che, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità ha ritenuto sussistente sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della contestata ricettazione (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che i tre motivi di ricorso proposti dall'avvocato Salvatore Vilella si risolvono nella richiesta di integrare rivalutazione delle emergenze probatorie e non individua fratture manifeste e decisive del percorso logico argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata che offre una motivazione persuasiva in ordine tutti i punti contestati ovvero riguardo alla identificazione del ricorrente, alla sussistenza della sua responsabilità per la ricettazione, oltre che alla impossibilità di qualificare la condotta contestata nel meno grave reato previsto dall'art. 712 cod. pen. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settemb