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Ordinanza — n. 43407/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuity, ruling execution judges cannot assess unique criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43407/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an appellate order regarding the continuity of criminal acts, arguing for a unified criminal design. The court ruled that judges handling execution proceedings lack the authority to evaluate the logical unity of criminal intent, as this assessment is reserved for the trial phase.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The judge of execution cannot assess the unity of criminal design; such evaluation is excluded from execution proceedings and must be based on the trial record.

Parole chiave

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criminal continuity unique criminal design judicial execution appellate review procedural inadmissibility sanzioni penali reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.
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Testo completo

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Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo delle eterogenee caratteristiche delle condotte delittuose in pretesa continuazione, ennesime manifestazioni di radicata tendenza a delinquere, senza che l’unicità di movente di lucro possa rendere di per sé plausibile l’esistenza, nella specie, di un’anticipata e unitaria deliberazione;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 43407/2024 Roma, lì, 28/11/2024 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI MONICA BONI