Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43358/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43358/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salinas Gennaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's decision suffered from a defect in reasoning regarding the imputability of the accused, but the court found this ground entirely generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to specify the factual elements necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal based on a generic defect in reasoning is inadmissible because it fails to indicate the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds defect in reasoning criminal procedure code inadmissible appeal specific factual elements motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Salinas Gennaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
3-5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALINAS GENNARO nato a POLLENA TROCCHIA il 10/11/1998 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salinas Gennaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data It ottobre 2024 La Consigliera est. Il Presiden