Italian Court dismisses appeal as lower court's discretion on probation prognosis was legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Riccio inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to apply a substitute penalty. The appellate court determined that the defendant's criminal history and specific conduct demonstrated a lack of respect for rules, making a favorable prognosis for probation logically unsound. Consequently, the court upheld the original decision, citing the defendant's discretionary power under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 58 I n. 689/1981: The lower court's exercise of discretion in refusing a substitute penalty prognosis is valid when the defendant's prior record and conduct objectively indicate a lack of compliance with legal rules.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO NICOLA nato a NAPOLI il 09/12/1964 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riccio Nicola; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole al rispetto della pena sostitutiva da parte dell'imputato è esente da vizi logici e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - espressamente richiamati dall'art. 58 I. n. 689/1981 (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 ove la Corte ha congruamente evidenziato come la presenza di precedenti penali e le concrete modalità della condotta fossero sintomatici di un'insofferenza del ricorrente al rispetto delle regole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data Iht ottobre 2024 La Cons. est. Il