Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate the qualification of attempted vs consummated robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ejani Abd El Hadi inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as attempted robbery rather than consummated robbery. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the appeal sought an alternative reading of the merits which is not permitted at this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of second instance are inadmissible if they propose a re-evaluation of the merits or an alternative interpretation of the facts, as such arguments must be raised before the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EJANI ABD EL HADI (CUI 05YW14U) nato il 12/03/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ejani Abd El Hadi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamato nella motivazione con cui la Corte di merito ha respinto la medesima doglianza prospettata in appello (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6 sulla idoneità della sola sottrazione della res ad integrare il delitto di rapina impropria consumata); che le argomentazioni sono introdotte al fine di proporre una lettura del merito alternativa, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, deciso, in data 21 ottobre 2024 La Cons. est.