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Ordinanza — n. 43355/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43355/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni De Maria's appeal inadmissible due to the generic nature of his legal grounds. De Maria challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and sentencing, but his arguments failed to specify the exact legal errors or missing evidence required for review. The court ruled that without precise citations to the specific flaws in the lower court's reasoning, the appellate judge cannot exercise their supervisory power, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to identify the specific legal violations or evidentiary deficiencies, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code specific legal arguments appellate review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARIA GIOVANNI nato a ACERRA il 03/10/1968 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Maria Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta sia rispetto alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato sia rispetto al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 221 ottobre 2024 La Consigliera est.