Italian Court dismisses appeal claiming procedural error in evidence evaluation for legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abidi Ayoub inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural law regarding the evidence used to qualify the violent act. The court rejected this, stating that re-evaluating factual findings without identifying specific procedural errors exceeds the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts based solely on a reassessment of evidence is inadmissible unless specific procedural violations are identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI AYOUB (CUI067LZ9D) nato il 25/09/1993 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abidi Ayoub; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze proposte in appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coerente ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o. - che supera quella riassuntiva e atecnica del teste - dalla quale emerge con evidenza come l'azione violenta fosse indirizzata verso la persona al fine di sottrarle il telefono) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ti- Così deciso, in data n ottobre 2024 La Consigliera est. I