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Ordinanza — n. 43353/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Rega's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rega argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need not address every favorable or unfavorable element, only providing a sufficient reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; While a judge of first instance need not consider all elements favorable or unfavorable deduced by the parties or evident from the records, it is sufficient to provide a congruent reference to the negative elements deemed decisive or relevant, or to the absence of positive elements, with all others disregarded or superseded by such evaluation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances insufficient reasoning appeal inadmissibility judicial motivation Cassation procedure carattere economico di medicamenti difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione designazione generica

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
2 e 3) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA FILIPPO nato a CERCOLA il 09/06/1987 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rega Filippo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, peraltro pure esaminati nel caso di specie, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data a ottobre 2024 La Consigliera est. I