Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Rega's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rega argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need not address every favorable or unfavorable element, only providing a sufficient reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; While a judge of first instance need not consider all elements favorable or unfavorable deduced by the parties or evident from the records, it is sufficient to provide a congruent reference to the negative elements deemed decisive or relevant, or to the absence of positive elements, with all others disregarded or superseded by such evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA FILIPPO nato a CERCOLA il 09/06/1987 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rega Filippo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, peraltro pure esaminati nel caso di specie, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data a ottobre 2024 La Consigliera est. I