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Ordinanza — n. 43352/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing reduction for abbreviated trial was not applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Avagliano Cesare inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reduce the sentence based on his choice of an abbreviated trial, but the appellate court had already applied this reduction after adjusting for the continuation of the crime. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the record clearly shows the reduction was correctly implemented.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision clearly demonstrates the application of statutory sentencing reductions for the choice of an abbreviated trial, rendering the alleged legal violation manifestly unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Abbreviated Trial Sentencing Reduction Continuation of Crime Inadmissible Appeal Corte di Cassazione Procedural Costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVAGLIANO CESARE nato a SALERNO il 01/08/1996 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Avagliano Cesare; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riduzione della pena per la scelta dell'imputato di procedere con giudizio abbreviato, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dopo avere ridotto l'aumento per continuazione della pena base originariamente fissata dal giudice di primo grado, ha applicato l'ulteriore riduzione di pena per la scelta del rito (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ottobre 2024 La Cons. est. Il Pres