Italian Court dismisses appeal claiming attempted robbery instead of consummated robbery due to lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Amine Nasin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal argued that the conviction for consummated robbery should be reclassified as attempted robbery, but the court found this argument lacked specificity as it merely repeated previously rejected points. Consequently, the court ruled that the appeal sought an alternative reading of the merits not permitted at this stage, citing established case law regarding the distinction between attempted and consummated robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal lacking specificity that merely reproduces arguments already rejected by the lower court without presenting new elements is inadmissible, as it attempts to introduce an alternative reading of the merits not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE NASIN nato il 06/08/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Amine Nasin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della rapina consumata o tentata, congruamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla ricostruzione dei fatti dai quali emerge come l'imputato sia riuscito, seppur per un breve tempo, a impossessarsi della refurtiva, facendone perdere la detenzione alla persona offesa); che sono stati introdotti motivi di ricorso evidentemente finalizzati ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentite in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data h ottobre 2024 La Consigliera est. Il Pr