Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds due to lack of specificity and judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for specific reasoning on the subjective element of the crime and requested recognition of mitigating circumstances regarding the financial damage. The court rejected these claims because the first argument lacked specificity and the second fell within the appellate court's discretionary sentencing powers under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 62, 648 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the first ground lacks specificity and the second concerns the exercise of judicial discretion in sentencing, which is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINI DAMIANO nato a CAGLIARI il 15/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Contini Damiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul possesso ingiustificato dei moduli di fattura da parte del prevenuto, che neppure aveva fornito elementi, oltre a quello della contiguità temporale, da cui potesse dedursi la commissione del delitto presupposto di furto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 - 01), come già evidenziato a pagina 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data M ottobre 2024