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Ordinanza — n. 43349/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and new law, ruling appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Adham Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of the robbery and assault charges and cited a subsequent constitutional invalidation of Article 628 of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logically sound and that the new law does not apply retroactively to this aggravated robbery case.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate facts or apply new laws retroactively; appeals challenging the lower court's reasoning or citing subsequent legislative changes are inadmissible if the original judgment is logically sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning retroactive application aggravated robbery Article 628 Penal Code Court of Cassazione procedural preclusion violenza carnale qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601
280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADHAM MOHAMED nato il 25/02/2002 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; N.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adham Mohamed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina e alla sussistenza del dolo del reato di lesioni personali, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla ricostruzione dei fatti alla luce del racconto della p.o. e delle altre prove raccolte, sulla corretta qualificazione giuridica della condotta violenta volta a sfilare lo zaino della vittima e a frugargli nelle tasche nonché sull'accettazione del rischio che dall'azione predatoria potessero dei derivare lesioni per la p.o. come quelle verificatesi); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, successiva alla sentenza impugnata, dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede tale attenuante, è manifestamente infondato in quanto si tratta di rapina aggravata, per la quale è esclusa la predetta attenuante e, in ogni caso, la Corte, con corretti argomenti logici e giuridici, a pagina 5, ha già evidenziato la non esiguità del danno patrimoniale arrecato alla vittima e la gravità della condotta alla luce delle modalità operative e della lesione all'integrità fisica della p.o.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1221 ottobre 2024 L