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Ordinanza — n. 43348/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violates motivation requirements under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43348/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Imprugas's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to properly balance aggravating and mitigating circumstances. Imprugas argued the sentencing judgment lacked sufficient motivation regarding the comparison of opposing factors, while the prosecution contended the decision adhered to statutory discretion principles. The court ruled that sentencing discretion is immune from appellate review unless arbitrary or illogical, finding the lower court's reasoning sufficient and grounded in relevant case law.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appellate court lacks jurisdiction to review the substantive exercise of sentencing discretion by the trial judge, provided the decision is not arbitrary or illogical and is supported by adequate motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion penal code provisions appellate review limits motivation requirements balancing circumstances attenuazione della pena valutazione delle prove obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
(Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPRUGAS GIOVANNI nato a NUORO il 16/10/1986 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria del 11/09/2024 di Imprugas Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze operato dai giudici di merito, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione) e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sulla gravità del fatto e la personalità dell'imputato, che hanno giustificato il diniego della prevalenza delle generiche, fermo restando che il risarcimento del danno, seppur minimo, era stato valorizzato al fine della riduzione della pena); rilevato che il giudice, dunque, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ta ottobre 2024 La