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Ordinanza — n. 43346/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all grounds for violation of law or flawed reasoning. The appellant's arguments regarding territorial jurisdiction and sentencing were deemed merely repetitive without new specific challenges to the lower court's logic. Consequently, the court upheld the appellate judgment's assessment of facts and legal qualification without re-evaluating the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals must present specific new grounds; repetitive arguments or requests for re-evaluation of discretionary sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetitive arguments discretionary sentencing territorial jurisdiction lack of specific grounds prova del dolo reticenza dolosa dei difetti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 132, 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018
della mancata assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capìtanìo, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
266820), si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nella specie, sia fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021
(Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VAIO ANGELO nato a NAPOLI il 18/09/1976 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Vaio Angelo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica (e non manifestamente illogica) quanto alla eccezione proposta di incompetenza per territorio non è consentito in quanto totalmente reiterativo, oltre che caratterizzato dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01) (si veda in tal senso la chiara e immune da illogicità motivazione della Corte di appello a pag. 4); ritenuto che il secondo e terzo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e mancata assunzione di una prova decisiva si caratterizzano per essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e seg. dove sono state valorizzate le circostanze ampiamente emerse nel corso della istruttoria dibattimentale quanto alla accensione di un conto di accredito ed alla utilizzazione del documento di identificazione riferibile senza alcuna incertezza al ricorrente, oltre alla piena consapevolezza della azione di ricettazione avendo lo stesso provveduto al deposito di un assegno intestati ad altro soggetto); considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che il secondo motivo, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridicamente apprezzabili per logicità;1 che, in ogni caso, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, avente ad oggetto una prova nuova, fatta salva la deducibilità ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capìtanìo, Rv. 274337-01), può costituire motivo di censura ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nella specie, sia fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01); considerato che il quarto motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica (e non manifestamente illogica) per non avere la Corte di appello concesso le circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, che si caratterizza per congruità e logìctà; atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizì. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de