Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Saghraoui Kamal inadmissible because the Special Prosecutor received a formal waiver of the lawsuit on August 2, 2024. The appellant argued for the review of the lower court's decision, but the opposing party successfully demonstrated that the withdrawal was a clear, irrevocable, and voluntary act. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal interest under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the associated procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, 591 c.p.p.: A waiver of appeal is an irrevocable and binding declaration of abandonment; if clearly expressed and made by the entitled party, it renders the subsequent appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGHRAOUI KAMAL nato il 01/06/1986 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saghraoui Kamal; rilavato che in data 02/08/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso comunicata dal procuratore speciale del ricorrente; atteso che il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 6- ottobre 2024 La Consigliera est. Il Presidente