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Ordinanza — n. 43342/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere reiteration of already rejected arguments regarding theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43342/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Orabona Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately address his defense regarding the theft conviction under Article 648 of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it attempted to introduce an alternative reading of the facts not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 49 cod. pen.: Appeals that merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible as they attempt to introduce an alternative reading of the merits not permitted in this stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments theft conviction exemption from liability court of cassation procedural inadmissibility penal code contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
pen., con conseguente insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg.
art. 49 cod. pen
art. 474 cod. pen
in relazione all'art. 474 cod. pen., con conseguente insussistenza del delitto di cui all'art.
art. 648 cod. pen
pen., con conseguente insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA FRANCO nato a NAPOLI il 15/10/1971 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse dOrabona Franco; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto ed alla effettiva sussistenza dello stesso nei suoi elementi costitutivi (con i quali è stata rilevata la mancanza di una sufficiente e adeguata risposta alle doglianze difensive in ordine al fatto ascritto, alla validità della prova assunta in mancanza di perizia, al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 49 cod. pen. in relazione all'art. 474 cod. pen., con conseguente insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 in ordine alle caratteristiche dei beni, alle modalità di detenzione degli stessi, come elementi indicativi della piena consapevolezza degli elementi costitutivi e della offensività delle condotte poste in essere); considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ottobre 2024 La Cons. est